Accordo
Art. 13
Categorie degli equipaggiamenti e dei materiali
In vigore dal 5 mag 2016
Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
a. navi e relativi equipaggiamenti;
b. aeromobili e relativi equipaggiamenti;
c. carri, veicoli appositamente costruiti per uso militare e relativi equipaggiamenti;
d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
h. sistemi elettronici, elettro-ottici, elettro-optronici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
i. materiali informatici e di telecomunicazione;
j. materiali blindati appositamente costruiti per uso militare;
k. materiali specifici per l'addestramento militare;
l. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
m. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare;
n. materiali militari d'abbigliamento, da campeggio e mobilio.
Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.
I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.
Storico versioni
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