Accordo

Art. 17

In vigore dal 5 mag 2016
Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. — Testo vigente | Portale Normativo