Accordo

Art. 22

In vigore dal 5 mag 2016
Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte Originatrice.
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