Accordo
Art. 23
In vigore dal 5 mag 2016
Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente Capitolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo di sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità nazionali per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.
Storico versioni
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