Accordo

Art. 27

In vigore dal 5 mag 2016
I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali.
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urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62#art-a-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. — Testo vigente | Portale Normativo