Art. 17
Accordo

Art. 17

17 / 33
In vigore dal 5 mag 2016
Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62#art-a-17