Accordo
Art. 11
In vigore dal 5 mag 2016
Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà a carico della Parte inviante, previo accordo tra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-19;62#art-a-11