Accordo
Art. 8
In vigore dal 5 mag 2016
Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile della Parte inviante, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-19;62#art-a-8