Accordo

Art. 1

In vigore dal 5 mag 2016
Allegato Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal Indice Capitolo I. Principi e scopi Capitolo II. Cooperazione generale Capitolo III. Aspetti finanziari Capitolo IV. Giurisdizione Capitolo V. Risarcimento danni Capitolo VI. Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa Capitolo VII. Sicurezza delle informazioni classificate Capitolo VIII. Risoluzione delle controversie Capitolo IX. Entrata in vigore Capitolo X. Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi Capitolo XI. Durata e termine Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, denominati in seguito "le Parti": confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; desiderosi di accrescere la cooperazione tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero delle Forze Armate senegalesi; condividendo la comune convinzione che la cooperazione nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti, hanno concordato quanto segue: Articolo primo La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità ed uguaglianza, verrà effettuata in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62#art-a-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo