ProtocolloParte II

Art. 10

Esame delle comunicazioni

In vigore dal 18 dic 2015
Esame delle comunicazioni 1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo, alla luce della documentazione presentatagli, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate. 2. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo riunendosi a porte chiuse. 3. Quando il Comitato richiede delle misure provvisorie esso esamina celermente la comunicazione. 4. Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato parte in conformità all' della Convenzione. Nel far ciò esso tiene presente che lo Stato parte può adottare varie misure di politica generale per dare attuazione ai diritti economici, sociali e culturali della Convenzione. 5. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato, senza indugio, trasmette alle parti interessate le sue valutazioni su tale comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-11-16;199#art-p-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo