ProtocolloParte IV

Art. 15

Assistenza e cooperazione internazionali

In vigore dal 18 dic 2015
Assistenza e cooperazione internazionali 1. Il Comitato può trasmettere, con il consenso dello Stato parte interessato, alle agenzie specializzate, ai fondi e ai programmi delle Nazioni Unite, nonché ad altri organismi competenti, le proprie valutazioni o raccomandazioni relativamente a comunicazioni e inchieste da cui si evince la necessità di consulenza o assistenza tecnica, insieme alle eventuali osservazioni e suggerimenti dello Stato parte su tali vantazioni o raccomandazioni. 2. Il Comitato, inoltre, può portare all'attenzione di tali organismi, con il consenso dello Stato parte interessato, le questioni sollevate dalle comunicazioni esaminate a norma del presente Protocollo che possano aiutarli a pronunciarsi, ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza, sulla opportunità di misure internazionali atte ad aiutare gli Stati membri a progredire nell'attuazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e/o dai suoi Protocolli facoltativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-11-16;199#art-p-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo