Protocollo›Parte IV
Art. 20
Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore
In vigore dal 18 dic 2015
Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore
1. Il Comitato è competente esclusivamente con riferimento a violazioni di qualsiasi diritto enunciato nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli opzionali, commesse dallo Stato parte successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Se uno Stato diviene parte del presente Protocollo dopo l'entrata in vigore dello stesso, gli obblighi di tale Stato nei confronti del Comitato riguarderanno esclusivamente le violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli opzionali, commesse successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato interessato.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-11-16;199#art-p-20