ProtocolloParte IV

Art. 23

Depositario e notifica da parte del Segretario generale

In vigore dal 18 dic 2015
Depositario e notifica da parte del Segretario generale 1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo. 2. Il Segretario generale informa tutti gli Stati membri in merito a: a) firme, ratifiche e adesioni in forza del presente Protocollo; b) data di entrata in vigore del presente Protocollo e degli emendamenti adottati ai sensi dell'; c) denunce ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;199#art-p-23

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Depositario e notifica da parte del Segretario generale (Art. 23 Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.) — Testo vigente | Portale Normativo