Protocollo›Parte IV
Art. 19
Entrata in vigore
In vigore dal 18 dic 2015
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-11-16;199#art-p-19