ProtocolloParte III

Art. 14

Seguito della procedura di inchiesta

In vigore dal 18 dic 2015
Seguito della procedura di inchiesta 1. Il Comitato può, se necessario, scaduto il periodo di sei mesi di cui all', paragrafo 5, invitare lo Stato parte interessato a fornire informazioni circa le misure adottate e programmate in risposta ad un'inchiesta svolta ai sensi dell' del presente Protocollo. 2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta ad un'inchiesta svolta a norma dell', anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell' del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o dell' del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso.
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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;199#art-p-14

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