ProtocolloParte II

Art. 9

Composizione amichevole

In vigore dal 18 dic 2015
Composizione amichevole 1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali. 2. Un accordo per una composizione amichevole concluso sotto gli auspici del Comitato pone fine all'esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;199#art-p-9

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