Protocollo›Parte II
Art. 7
Ricevibilità
In vigore dal 18 dic 2015
Ricevibilità
1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:
a) la comunicazione è anonima;
b) la comunicazione non è presentata per iscritto;
c) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali;
d) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o è esaminata in virtù di un'altra procedura internazionale di inchiesta o di composizione;
e) non sono stati esauriti tutti i mezzi di ricorso interni disponibili. Tale requisito non si applica quando l'utilizzo dei mezzi di ricorso è irragionevolmente lungo o è improbabile che apporti un'effettiva riparazione;
f) la comunicazione è manifestamente infondata o è insufficientemente motivata;
g) i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori all'entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello Stato parte interessato, salvo che detti fatti non siano proseguiti successivamente a tale data;
h) la comunicazione non è presentata entro il termine di un anno dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i casi in cui l'autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-11-16;199#art-p-7