Protocollo›Parte I
Art. 4
Misure di protezione
In vigore dal 18 dic 2015
Misure di protezione
1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione non siano sottoposti ad alcuna violazione dei diritti umani, maltrattamento o intimidazione come conseguenza di aver inviato comunicazioni o collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo.
2. L'identità della persona interessata o del gruppo di persone interessate non è rivelata al pubblico senza l'espresso consenso degli stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-11-16;199#art-p-4