Protocollo›Parte II
Art. 5
Comunicazioni individuali
In vigore dal 18 dic 2015
Comunicazioni individuali
1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di una persona o di un gruppo di persone nella giurisdizione di uno Stato parte, che sostengono di essere vittime di una violazione ad opera di tale Stato parte di uno dei diritti enunciati in uno dei seguenti strumenti di cui tale Stato è parte:
a) la Convenzione;
b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia;
c) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.
2. Quando una comunicazione è presentata per conto di una persona o di un gruppo di persone, ciò deve essere fatto con il consenso degli stessi a meno che l'autore possa giustificare di agire per loro conto senza tale consenso.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-11-16;199#art-p-5