Protocollo›Parte II
Art. 6
Misure provvisorie
In vigore dal 18 dic 2015
Misure provvisorie
1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di una comunicazione e prima di adottare una decisione sul merito, il Comitato può trasmettere allo Stato parte interessato, per un suo urgente esame, una richiesta affinché questo adotti le misure provvisorie che si rivelano necessarie in una situazione eccezionale al fine di evitare un eventuale danno irreparabile alla vittima o alle vittime delle asserite violazioni.
2. Quando il Comitato esercita la facoltà di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciò non comporta una decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-11-16;199#art-p-6