ProtocolloParte II

Art. 8

Trasmissione della comunicazione

In vigore dal 18 dic 2015
Trasmissione della comunicazione 1. Salvo che il Comitato non dichiari una comunicazione irricevibile senza rinviarla allo Stato parte interessato, il Comitato il prima possibile porta riservatamente all'attenzione dello Stato parte interessato le comunicazioni ricevute in virtù del presente Protocollo. 2. Lo Stato parte presenta, per iscritto, al Comitato spiegazioni o dichiarazioni a chiarimento della questione e dei rimedi eventualmente adottati. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi.
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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;199#art-p-8

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