Protocollo›Parte IV
Art. 19
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In vigore dal 18 dic 2015
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-11-16;199#art-p-19