Trattato

Art. 9

Rifiuto di rendere testimonianza

In vigore dal 20 mag 2015
1. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facoltà di rifiutarsi di testimoniare qualora la legislazione della Parte richiesta consenta a questa persona di non rendere testimonianza in circostanze analoghe. 2. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facoltà di rifiutarsi di testimoniare anche in tutti i casi in cui la legislazione della Parte richiedente lo consenta quando la Parte stessa ne abbia fatto espressa menzione nella domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64#art-t-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rifiuto di rendere testimonianza (Art. 9 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo