Trattato
Art. 9
Rifiuto di rendere testimonianza
In vigore dal 20 mag 2015
1. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facoltà di rifiutarsi di testimoniare qualora la legislazione della Parte richiesta consenta a questa persona di non rendere testimonianza in circostanze analoghe.
2. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facoltà di rifiutarsi di testimoniare anche in tutti i casi in cui la legislazione della Parte richiedente lo consenta quando la Parte stessa ne abbia fatto espressa menzione nella domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-04-29;64#art-t-9