Trattato

Art. 7

Notifica di Documenti

In vigore dal 20 mag 2015
1. La Parte richiesta, in conformità della sua legislazione nazionale e su domanda, provvede alla notifica dei documenti trasmessi dalla Parte richiedente. 2. La parte richiesta, dopo avere effettuato la notifica, fa pervenire alla Parte richiedente un attestato di avvenuta notifica, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità della notifica e recante la firma o il timbro dell'autorità notificante. Qualora la notifica non possa essere effettuata, la Parte richiedente ne sarà informata e le saranno comunicati i motivi.
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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64#art-t-7

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