Trattato

Art. 8

Assunzione Probatoria

In vigore dal 20 mag 2015
1. La Parte richiesta, in conformità alla sua legislazione nazionale, procede all'assunzione delle prove richieste e alla loro trasmissione alla Parte richiedente. 2. Nei casi in cui la domanda di assistenza riguardi la trasmissione di documenti o atti, la Parte richiesta ha facoltà di trasmetterne copie o fotocopie certificate conformi. Tuttavia, laddove la Parte richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, la Parte richiesta si impegna a soddisfare tale esigenza nei limiti del possibile. 3. Laddove ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta, i documenti e l'altro materiale da trasmettere alla Parte richiedente in conformità del presente articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dalla Parte richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione della Parte richiedente. 4. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda. 5. Laddove ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta, quest'ultima può autorizzare le persone specificate nella domanda ad essere presenti all'esecuzione della richiesta. Le persone così autorizzate possono, tramite le Autorità competenti della Parte richiesta, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza giudiziaria. A tal fine, la Parte richiesta si impegna ad informare tempestivamente la Parte richiedente circa la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta.
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Assunzione Probatoria (Art. 8 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo