Trattato
Art. 13
Attività di indagine, perquisizione, congelamento e sequestro di beni
In vigore dal 20 mag 2015
Attività di indagine, perquisizione, congelamento
e sequestro di beni
1. La Parte richiesta, nella misura consentita e in conformità della sua legislazione nazionale, dà esecuzione alle richieste di indagine sui beni, di perquisizione, congelamento e sequestro delle cose pertinenti al reato.
2. La Parte richiesta fornisce alla Parte richiedente le informazioni relative all'esecuzione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e la possibilità di riconsegna di detti beni al legittimo proprietario, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, può mettere a disposizione di quest'ultima le cose oggetto di sequestro in conformità della propria legislazione nazionale. Se la consegna di dette cose è sottoposta a condizione dalla Parte richiesta la Parte richiedente deve rispettare detta condizione.
Storico versioni
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