Trattato

Art. 13

Attività di indagine, perquisizione, congelamento e sequestro di beni

In vigore dal 20 mag 2015
Attività di indagine, perquisizione, congelamento e sequestro di beni 1. La Parte richiesta, nella misura consentita e in conformità della sua legislazione nazionale, dà esecuzione alle richieste di indagine sui beni, di perquisizione, congelamento e sequestro delle cose pertinenti al reato. 2. La Parte richiesta fornisce alla Parte richiedente le informazioni relative all'esecuzione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e la possibilità di riconsegna di detti beni al legittimo proprietario, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, può mettere a disposizione di quest'ultima le cose oggetto di sequestro in conformità della propria legislazione nazionale. Se la consegna di dette cose è sottoposta a condizione dalla Parte richiesta la Parte richiedente deve rispettare detta condizione.
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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64#art-t-13

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