Trattato
Art. 12
Garanzie per testimoni e periti
In vigore dal 20 mag 2015
1. Il testimone o il perito che si trova nel territorio della Parte richiedente non sarà indagato, perseguito, arrestato o sottoposto ad altra misura privativa della libertà personale dalla Parte richiedente in relazione a fatti od omissioni precedenti alla sua entrata in quel territorio, così come non sarà costretto a rendere testimonianza o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella domanda, se non previo consenso della Parte richiesta e della persona.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata non ha lasciato il territorio della Parte richiedente entro quindici giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria oppure se, avendolo lasciato, volontariamente vi fa ritorno.
Tuttavia, tale termine temporale non comprende il periodo durante il quale la persona non riesce a lasciare il territorio della Parte richiedente per ragioni estranee alla sua volontà.
3. La persona che si rifiuta di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli o 11 non sarà passibile, per il suo rifiuto, di sanzioni o altre misure coercitive privative della libertà personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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