Trattato

Art. 14

Accertamenti bancari

In vigore dal 20 mag 2015
1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica indagata o imputata è titolare di uno o più conti bancari presso le banche ubicate nel suo territorio. La Parte richiesta comunica senza indugio alla Parte richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 2. L'assistenza non può essere rifiutata, a norma del presente articolo, per motivi di segreto bancario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64#art-t-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accertamenti bancari (Art. 14 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo