Trattato
Art. 19
Spese
In vigore dal 20 mag 2015
1. La Parte richiesta sostiene i costi per l'esecuzione della rogatoria. Tuttavia sono a carico della Parte richiedente:
(a) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte richiesta per le persone di cui all' paragrafo 5;
(b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte richiedente per le persone di cui all';
(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all';
(d) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
(e) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato;
(f) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
2. Se risulta chiaro che l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione dei costi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-04-29;64#art-t-19