Trattato
Art. 21
Risoluzione delle controversie
In vigore dal 20 mag 2015
Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità centrali.
Qualora esse non raggiungano un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-04-29;64#art-t-21