Trattato

Art. 21

Risoluzione delle controversie

In vigore dal 20 mag 2015
Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità centrali. Qualora esse non raggiungano un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64#art-t-21

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