Trattato
Art. 17
Scambio di informazioni sulla legislazione
In vigore dal 20 mag 2015
Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o che erano in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-04-29;64#art-t-17