Trattato
Art. 10
Comparizione di testimoni e periti nel territorio della Parte Richiedente
In vigore dal 20 mag 2015
Comparizione di testimoni e periti nel territorio
della Parte Richiedente
1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, invita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio della Parte richiedente in qualità di testimone o perito.
Quest'ultima indica la misura in cui sono concesse alla persona citata indennità e rimborsi spese. La Parte richiesta informa tempestivamente la Parte richiedente della disponibilità di tale persona.
2. La Parte richiedente trasmette alla Parte richiesta la richiesta di notifica dell'invito a comparire dinanzi ad un'autorità del territorio della Parte richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte richiesta abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.
Storico versioni
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