Trattato

Art. 5

Esecuzione delle Richieste

In vigore dal 20 mag 2015
1. La Parte richiesta si impegna a dare immediatamente esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale. 2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte richiesta ha facoltà di eseguire la domanda di assistenza secondo le modalità stabilite dalla Parte richiedente. 3. Le Parti possono raggiungere un accordo per utilizzare collegamenti in videoconferenza allo scopo di assumere testimonianze o dichiarazioni in particolari situazioni, nei limiti in cui ciò sia possibile e non contrasti con la legislazione, di entrambe le Parti. 4. La Parte richiesta si impegna ad informare tempestivamente la Parte richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della domanda. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, la Parte richiesta deve darne immediata comunicazione alla Parte richiedente, indicandone i motivi.
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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64#art-t-5

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