Trattato
Art. 2
Autorità Centrali
In vigore dal 20 mag 2015
1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di assistenza e comunicano direttamente tra loro nelle questioni relative all'assistenza richieste.
2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana ed il Ministero della Giustizia della Repubblica Popolare Cinese.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra gli eventuali cambiamenti dell'Autorità centrale designata tramite il canale diplomatico.
Storico versioni
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