Trattato

Art. 6

Riservatezza e Principio di specialità

In vigore dal 20 mag 2015
1. La Parte richiesta attribuisce carattere dì riservatezza alla domanda, inclusi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto in esecuzione della stessa, se così domandato dalla Parte richiedente. Qualora la richiesta non possa essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, la Parte richiesta deve informare la Parte richiedente, la quale deciderà se la richiesta debba avere egualmente esecuzione. 2. La Parte richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dalla Parte richiesta, se così richiesto da quest'ultima, oppure utilizza dette informazioni o prove unicamente secondo le modalità e alle condizioni specificate dalla Parte richiesta. 3. La Parte richiedente si impegna a non utilizzare alcuna delle informazioni o delle prove ottenute ai sensi del presente Trattato per fini diversi da quelli indicati nella domanda, senza previa autorizzazione della Parte richiesta.
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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64#art-t-6

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