Art. 14 · Accertamenti bancari
Trattato

Art. 14

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Accertamenti bancari

In vigore dal 20 mag 2015
1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica indagata o imputata è titolare di uno o più conti bancari presso le banche ubicate nel suo territorio. La Parte richiesta comunica senza indugio alla Parte richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 2. L'assistenza non può essere rifiutata, a norma del presente articolo, per motivi di segreto bancario.
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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64#art-t-14