Convenzione
Art. 37
Matrimonio forzato
In vigore dal 2 lug 2013
- Matrimonio forzato
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-37