Convenzione
Art. 38
Mutilazioni genitali femminili
In vigore dal 2 lug 2013
- Mutilazioni genitali femminili
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:
a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-38