Convenzione
Art. 33
Violenza psicologica
In vigore dal 2 lug 2013
- Violenza psicologica
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-33