Art. 33 · Violenza psicologica
Convenzione

Art. 33

33 / 81

Violenza psicologica

In vigore dal 2 lug 2013
- Violenza psicologica Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-33