Convenzione
Art. 34
Atti persecutori (Stalking)
In vigore dal 2 lug 2013
- Atti persecutori (Stalking)
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-34