Convenzione
Art. 35
Violenza fisica
In vigore dal 2 lug 2013
- Violenza fisica
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-35