Convenzione
Art. 40
Molestie sessuali
In vigore dal 2 lug 2013
- Molestie sessuali
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-40