Convenzione

Art. 45

Sanzioni e misure repressive

In vigore dal 2 lug 2013
- Sanzioni e misure repressive 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione. 2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali: - il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata; - la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.
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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-45

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