Convenzione
Art. 48
Divieto di ricorso obbligatorio a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o a misure alternative alle pene
In vigore dal 28 nov 2017
- Divieto di ricorso obbligatorio a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o a misure alternative alle pene.
1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-48