Convenzione
Art. 53
Ordinanze di ingiunzione o di protezione
In vigore dal 2 lug 2013
- Ordinanze di ingiunzione o di protezione
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
- concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
- emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
- ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
- disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
- possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.
3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-53