Convenzione

Art. 58

Prescrizione

In vigore dal 2 lug 2013
- Prescrizione Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.
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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-58

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