Convenzione
Art. 54
Indagini e prove
In vigore dal 2 lug 2013
- Indagini e prove
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-54