Convenzione
Art. 57
Gratuito patrocinio
In vigore dal 2 lug 2013
- Gratuito patrocinio
Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-57