Art. 54 · Indagini e prove
Convenzione

Art. 54

54 / 81

Indagini e prove

In vigore dal 2 lug 2013
- Indagini e prove Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-54